Il 2017 vedrà l’esordio delle nuove regole relative all’assenza riscontrata in caso di visita fiscale. Scopriamo insieme cosa cambia rispetto al passato, quali saranno le giustificazioni accettate e ciò che non sarà più ammesso.
Una delle prime novità introdotte per ciò che concerne il 2017 è il controllo che scatta il primo giorno di assenza anche per i lavoratori privati ed il medico fiscale inviato d’ufficio. Per evitare sanzioni importanti, è necessario avvertire immediatamente il datore di lavoro quando ci si ammala. I tempi per fare ciò sono collegati alla tipologia di contratto che si è sottoscritto.
Se l’impedimento al lavoro è comprovato e giustificato non vi è l’obbligo di chiamare il datore, allo stesso tempo se l’inadempimento non è giustificato lo stesso può sanzionare il dipendente anche nel caso in cui il certificato medico venga inviato nei termini corretti. Esso deve essere redatto dal proprio medico di famiglia entro 48 ore dal verificarsi della malattia. Sarà l’operatore sanitario a trasmettere all’Inps in via telematica il certificato contenente la diagnosi, la prognosi e l’indirizzo al quale il dipendente è reperibile rilasciando il numero di protocollo corrispettivo. In alternativa esso può essere redatto da un medico convenzionato con il SSN o dalla guardia medica. In caso di ricovero sarà l’ospedale a comunicarlo all’Inps.
Reperibilità del paziente
Le fasce di reperibilità del paziente per la visita fiscale sono le seguenti:
- dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, se si è dipendenti del settore privato
- dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, se si è dipendente pubblico.
L’esonero da queste fasce è legato al ricovero presso una struttura sanitaria, una patologia grave che richiede cure salva vita, l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale. O ancora una patologia correlata a menomazioni o disabilità del dipendente. Il medico curante stesso può disporre che il paziente venga esonerato dalla visita fiscale per particolari motivazioni collegate ad alcune patologie, contrassegnando il certificato con il codice E.
Si è comunque giustificati in caso di assenza alla visita fiscale se ci si sta sottoponendo ad una visita medica o ad un accertamento sanitario o per cause di forza maggiore. Non si è invece giustificabili nei seguenti casi:
- malfunzionamento del campanello o del citofono
- non aver sentito suonare o bussare
- mancanza del cognome del paziente nel citofono
- variazione di domicilio
- non potersi alzare dal letto
- essere usciti per commissioni urgenti.
Per giustificare la propria assenza si hanno due settimane di tempo, in caso contrario il dipendente perderà il 100% della retribuzione per i primo 10 giorni di malattia, a meno che non si venga chiamati ad una seconda visita presso l’ambulatorio della ASL di competenza. Se la malattia viene accertata si recupera la retribuzione dal giorno del secondo controllo. L’assenza alla visita ambulatoriale porta alla perdita del 50% della retribuzione dei giorni restanti.
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