Invalidità civile: due parole che per molte persone sono sinonimo di odissea infinita. Sebbene sia più che giusto verificare se davvero sussistano le basi per il proseguo del sostegno a chi risulta affetto da handicap (purtroppo la cronaca ci ha regalato negli ultimi tempi episodi di grave truffa come falsi ciechi ed invalidi, n.d.r.), spesso e volentieri tutto si risolve in ingiuste e lunghissime trafile burocratiche. Vediamo cosa è cambiato da 1° gennaio 2012.
Sono entrate infatti in vigore nuove regole per i “ricorsi” in materia di invalidità , cecità e sordità civile. Come anche per handicap, disabilità, pensioni di inabilità e assegni di invalidità. Ora il cittadino che intende fare ricorso, non potrà più opporsi ad un verbale dell’Inps citando in causa l’istituto di previdenza, ma dovrà presentare presso il Tribunale di residenza una istanza di “Accertamento tecnico preventivo”, identificata dall’acronimo ATP secondo l’art. 38 della legge n. 111/2011 del codice di procedura civile in base dell’art. 445 bis disciplina l’Atp obbligatorio per questo tipo di controversie.
Tante parole difficili per connotare quella che nell’intento del legislatore è una via di riduzione del contenzioso favorendo una risoluzione di tipo amichevole e dal percorso più rapido. Una mossa eccellente dal punto di vista burocratico. Che viene però vista come problematica dalle associazioni dei disabili che temono che con un iter più veloce di questo genere decadano anche le possibilità di veder rispettati i propri diritti.
Funziona in questo modo: una volta partita la richiesta dell’ATP, il Giudice provvede a far effettuare la consulenza di accertamento, nominando un medico iscritto all’albo dei periti del Tribunale che dovrà esprimersi sulla “sussistenza dei requisiti medico-legali dell’invalidità”. Le conclusioni di quest’ultimo, se accettate da entrambe le parti perché risultanti eque, vengono omologate con un decreto dal Giudice ed diventano efficaci legalmente nell’immediato. Al contrario, la parte che non accetta dovrà per forza intentare normalmente causa.
Carlo Giacobini, direttore di Handylex, il servizio legislativo dell’Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare spiega gli svantaggi del cambiamento:
Viene eliminato il secondo grado di giudizio presso la Corte d’Appello. L’invalidità civile diventa l’unico caso in cui non è possibile opporsi alla decisione del giudice. È vero che i procedimenti potrebbero essere più veloci ma anche più sbilanciati a scapito dei cittadini che avranno garanzie inferiori: per loro sarà più svantaggioso presentare ricorsi. Col nuovo iter diventa centrale il ruolo dei consulenti tecnici del Tribunale. Non è previsto che quelli inseriti nell’ apposito elenco siano medici legali o specialisti nella malattia da esaminare. Il giudice sceglie di solito il primo medico disponibile: potrebbe essere un dermatologo che è chiamato a valutare, per esempio, casi di distrofia o lesione spinale.
Cosa ne pensate: è cambiata in meglio o in peggio la situazione?
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Fonte: Corriere della Sera