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Cartella clinica elettronica, rilasciate dal Garante le norme sulla privacy

Il Garante della privacy ha fissato una prima serie di regole a tutela delle informazioni strettamente riservate contenute nelle cartelle cliniche elettroniche, di recente introduzione in molte regioni italiane.
Un documento informatico che raccolga i dati clinici del paziente è sicuramente un ottimo espediente per smaltire l’ammasso di supporti cartacei negli ospedali o per i medici di famiglia con studi molto affollati, per avere immediatamente disponibili con un click tutte le informazioni sulla storia clinica dell’ammalato, giungendo a diagnosi più veloci che tengano conto anche del profilo genetico e della propensione allo sviluppo di alcune patologie ereditarie.

L’unico svantaggio è forse proprio quello della privacy del paziente, che potrebbe essere messa a rischio se non si stabilisce sin da subito quali informazioni dovrà contenere la cartella clinica elettronica, in quale misura e soprattutto da chi sarà consultabile il quadro clinico dell’ammalato. A fare chiarezza ci ha pensato proprio in questi giorni il Garante della privacy, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di un primo quadro di norme sul Fascicolo sanitario elettronico (Fse).

L’Adnkronos riporta alcuni salienti passaggi delle direttive stabilite a tutela delle informazioni riservate dei pazienti, estratte da una nota rilasciata dallo stesso Garante:

Il fascicolo sanitario elettronico dovrà essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione. Sarà consultabile dall’interessato con modalità adeguate (ad esempio tramite smart card) e dal personale sanitario, strettamente autorizzato e solo per finalità sanitarie. Non potranno accedevi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro.

Inoltre:

Al paziente deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un Fascicolo, con tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano, e deve poter esprimere un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute. Deve essere inoltre prevista la possibilità di ‘oscurare’ la visibilità di alcuni eventi clinici. Se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

[Fonte: Adnkronos]