Donare gli organi. E’ un gesto apparentemente lontano dalla vita di tutti noi, ma che comunque ci deve indurre di tanto in tanto a riflettere. Chi non darebbe il proprio assenso all’espianto, in caso estremo? Ma non vale per tutti. Eppoi c’è la questione dei trapianti da vivente, come nel caso del rene. Proprio pochi giorni fa un uomo ha annunciato di voler venderne uno per poter pagare le cure del figlio malato: un gesto di disperazione, eclatante, che è servito sicuramente a porre l’attenzione sul suo caso particolare.
Anche nelle pagine di Medicinalive spesso compaiono appelli di questo tipo nei commenti e purtroppo anche di un genere diverso, senza drammi economici ed esistenziali alle spalle, ma pura mercificazione. Ebbene va ricordato che comunque e sempre queste offerte non sono ammesse dalla legge italiana, ma soprattutto mettono a rischio di vita il donatore, che non sa in quali mani verrebbe messo per l’espianto, visto che nelle adeguate strutture sanitarie del nostro Paese, sarebbe impossibile praticarli. La donazione deve essere senza scopo di lucro.
La legge sulla donazione degli organi
Tutto è regolato dalla Legge 1 aprile 1999, n. 91, capo II, che ha introdotto il noto principio del Silenzio-Assenso. Di fatto da allora però non è ancora stata istituita una banca dati che permetta non solo di dare o meno la propria adesione, ma che inviti in via ufficiale ogni cittadino a dare il proprio assenso o negazione all’espianto. Cosa accade allora nel frattempo? Al cittadino è permesso di fare comunque la sua dichiarazione di consenso o dissenso, in modo esplicito, scrivendolo su un semplice foglio di carta (e corredando il tutto con i propri dati anagrafici), oppure riempiendo moduli specifici presso le ASL o sul sito del Centro Nazionale Trapianti. In alternativa ci si può iscrivere all’AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi) o dichiarare la propria volontà attraverso un tesserino blu che il Ministero della Salute nel 2000 ha inviato ad alcuni cittadini, ma non a tutti. Quando manca una dichiarazione di questo tipo, a decidere saranno chiamati i familiari più prossimi: il silenzio vale come assenso, ma questi possono presentare per iscritto, una formale opposizione all’espianto al momento dell’accertamento di morte. Tale prassi non è consentita, ovviamente se si è in presenza di una dichiarazione esplicita del donatore. Al momento in Umbria è in corso un progetto sperimentale che prevede la propria dichiarazione di volontà o meno alla donazione degli organi al momento della richiesta della carta d’identità al proprio comune di residenza e che si prevede il Ministero della Salute possa ampliare a breve a tutte le altre Regioni d’Italia.
La donazione degli organi da vivente
Per ciò che riguarda la donazione degli organi da vivente si fa invece riferimento alla Legge 458 del 26 /6/1967, secondo cui il donatore deve essere un parente stretto (fratelli, genitori o coniuge da almeno tre anni). La legittimità della donazione viene sempre valutata da un team di medici e deve comprendere la verifica della volontà e gratuità della donazione. Gli interventi chirurgici di espianto e trapianto avvengono solo in centri specializzati ed autorizzati.
La donazione degli organi samaritana
Il Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) ed il Consiglio Superiore si Sanità (CSS) nel 2010 hanno dichiarato legittima la possibilità delle donazioni samaritane, basate cioè da persone estranee al ricevente, poiché non legate ad esso da vincoli affettivi o di parentela. In Italia si sono avuti casi di questo tipo, accettati dopo un lungo dibattimento. Il tutto deve però comunque rientrare nella normativa esistente e deve garantire anonimato, escludere qualunque contatto tra donatore e ricevente, stabilire una valutazione psicologica e psichiatrica idonea del “samaritano” ed essere gestito all’interno del Registro Nazionale dei Trapianti.
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