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Garanzie e diritti dei pazienti nelle prestazioni odontoiatriche: se il ponte si rompe….

La prestazione protesica è una prestazione, per così dire, mista: alla parte più propriamente clinica si aggiunge la parte del manufatto protesico, che è un bene materiale. Si tratta dunque, in sostanza, di un contratto misto composto dall’erogazione di un prestazione clinica (che giuridicamente è un servizio nell’ambito di un contratto professionale – art. 2229 del Codice Civile e Seguenti) e dalla realizzazione di un manufatto protesico (che giuridicamente è un prodotto nell’ambito di un contratto di vendita – art. 1470 del Codice Civile e Seguenti).

Si pone dunque il dubbio di stabilire quale disciplina si debba applicare se quella del contratto di prestazione professionale o quella del contratto di vendita. Regola cardine del nostro ordinamento è che in presenza di contratti misti trova applicazione la disciplina della prestazione principale: vale a dire della prestazioni che si considera preponderante nell’ambito dei rapporto. Sotto questo profilo, relativamente alla realizzazione di una protesi, per molto tempo le tesi sono state contrastanti. Si è infatti sostenuto – in forza di una iniziale posizione della giurisprudenza di merito Pret Modena 16.9.1993 – che la prestazione protesica fosse una prestazione di risultato, in quanto, di fatto, veniva commissionato e venduto un bene materiale (il manufatto protesico).

Seguendo tale impostazione si potrebbe sostenere l’applicane, ove la protesi risultasse difettosa, della disciplina della garanzia sulla vendita dei beni che prevede la riparazione e/o sostituzione del bene gratuitamente per due anni dopo l’acquisto (art. 128 e seg del Codice del Consumo). Di recente però la Cassazione sez. III sentenza n. 10741 del 2002 ha stabilito che la prestazione protesici è comunque un’opera intellettuale del dentista e che la protesi “può considerarsi un’opera materiale ed autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell’odontotecnico“.

Ne deriva che, nel caso di cattivo esito delle cure protesiche, i rimedi giuridici vanno ricercati all’interno del contratto di prestazione professionale tra odontoiatra e paziente. In questo senso il paziente che non sia soddisfatto del lavoro svolto, potrà agire come di seguito.

  • In primo luogo occorrerà accertare, attraverso una perizia legale la correttezza o meno
    dei lavori svolti e gli eventuali danni alla salute che il paziente abbia eventualmente subito a causa dell’errato lavoro svolto dal dentista
    .
  •  Se effettivamente tali aspetti risultino accertati, il paziente potrà chiedere all’odontoiatra ( o alla sua assicurazione) un risarcimento dei danni consistenti nei danni patrimoniali (eventuale rimborso degli importi pagati e costi che il paziente debba sostenere per il pristino di una corretta situazione orale) nonché nei danni non patrimoniali (quali danno biologico, morale, esistenziale).
  • Sarà poi il dentista, ove accerti che il cattivo esito delle cure sia da addebitarsi ad un errato lavoro dell’odontotecnico o a difetti di produzione dei prodotti con i quali è stata realizzata la protesi, a potersi rivalere nei confronti dell’odontotecnico stesso o dell’azienda produttrice.