La fecondazione assistita: questa settimana sembra non si parli d’altro. Tra tante critiche provenienti dal mondo cattolico al premio Nobel assegnato a Robert Edwards, fisiologo ideatore della fecondazione in vitro, si è inserita oggi un’obiezione di costituzionalità riguardo la Legge 40/2004.
Il caso nasce dalla richiesta di una coppia fiorentina di poter ricorrere alla fecondazione eterologa vietata da questa normativa. Il giudice a cui si sono rivolti ha rimesso la decisione alla Consulta.
Negli ultimi anni, si è assistito all’aumento delle nascite conseguenti a Pma (procreazione medicalmente assistita), come pure si è innalzata l’età media delle donne che hanno deciso di sottoporsi a questa tecnica. Purtroppo però secondo i dati presentati di recente dall’Eshre (Società europea di riproduzione umana ed embriologia) è in crescita anche il numero di coppie italiane che si rivolge a strutture straniere, emigra pur di poter avere un figlio.
Tra le cause principali di questo “turismo procreativo” le limitazioni della legge stessa. In primis appunto la possibilità di sottoporsi ad una fecondazione eterologa, cioè fatta con seme di donatore. Ma ecco in succo cosa dice la tanto criticata Legge italiana sulla fecondazione assistita e quali sono stati i suoi aggiustamenti successivi.
1. L’accesso alle tecniche di fecondazione è consentito solo a coppie in età potenzialmente fertile, formate da persone di sesso diverso, per problemi di sterilità ed infertilità, nel caso non si trovino altre possibilità terapeutiche. Nel 2008 una modifica stabilisce la possibilità di rivolgersi a PMA anche nei casi in cui l’uomo sia portatore di pericolose malattie virali sessualmente trasmissibili, come l’Epatite B e C o l’HIV. Tali patologie sono state dunque riconosciute equivalenti a casi di infertilità. Permane il divieto per single, mamme-nonne, e fecondazione post-mortem.
2. Si vieta l’eterologa, cioè il ricorso al seme di una persona esterna alla coppia. E’ su questo punto che ruota il caso di oggi. In caso di sterilità, dovuta come nel caso di Firenze a totale mancanza di spermatozoi, viene preclusa in Italia la possibilità di sottoporsi alla fecondazione assistita, proprio perché servirebbe il seme di un donatore esterno.
3. E’ vietata la clonazione umana
4. E’ vietata qualunque forma di sperimentazione sugli embrioni: è ammessa solo se finalizzata alla tutela della sua salute e del suo sviluppo. Su questo punto ruotano ancora numerose polemiche.
5. La legge stabiliva ad esempio che gli embrioni potevano essere creati solo con la finalità dell’impianto: dunque uno solo per volta, “o comunque non in numero superiore a tre”. Ciò significava che la donna doveva sottoporsi per ogni tentativo, a pesanti iper-stimolazioni ovariche per poter poi produrre 1-3 embrioni, tutti da impiantare, essendo vietata la crioconservazione degli embrioni. Ne sono risultati cicli più lunghi di terapia ed un numero elevato di parti trigemellari. Per fortuna, la Corte costituzionale nel 2009 ha abolito questi due punti stabilendo l’autonomia del medico nello scegliere il numero necessario di embrioni da creare ed impiantare, autorizzando di fatto il congelamento di quelli “prodotti ma non impiantati per scelta medica” .
6. C’è infine la questione della diagnosi genetica pre-impianto: gli embrioni sono “osservabili”, ma non selezionabili. Cioè in caso di sospette malattie ereditarie, è possibile verificarne la presenza nell’embrione, ma l’impianto secondo legge andrebbe comunque effettuato. Diverse sentenze hanno ribaltato la situazione, ma di fatto non è ancora chiaro il diritto alla diagnosi prenatale e alla eventuale selezione dell’embrione.
Aspettiamo la risposta della consulta e ricordiamo che dal 1978, anno in cui è nata Louise Brown, prima bimba procreata in provetta sono nati più di 4 milioni di bambini.
[Fonte: La Repubblica.it]