Negli ultimi anni è aumentato il numero di coppie che ricorre alla procreazione assistita per avere un figlio. Questo ha sollevato numerose questioni etiche e giuridiche soprattutto riguardo al ricorso alla fecondazione eterologa quando cioè ad essere utilizzati sono cellule uovo o spermatozoi di un donatore esterno alla coppia.
Col termine fecondazione assistita si fa riferimento a una molteplicità di tecniche più o meno complesse, è possibile infatti distinguere tecniche di fecondazione assistita di primo e di secondo livello, tra le prime il monitoraggio ecografico dell’ovulazione attraverso il quale tramite ecografia si individua il momento in cui avviene l’ovulazione e si scelgono di conseguenza i momenti più indicati per avere rapporti sessuali fecondi, e l’inseminazione intrauterina che consiste nell’indurre un’ovulazione un pò più “abbondante del normale” e introdurre il seme opportunamente preperato direttamente nell’utero. Fra le tecniche di secondo livello abbiamo la cosiddetta FIVET ossia l’inseminazione in vitro con ottenimento dell’embrione al di fuori del corpo della donna e successivo impianto in utero, indicata nel caso l’infertilità sia dovuta a endometriosi, problemi tubarici e alcuni tipi di infertilità maschile, e, infine la fecondazione in vitro con prelievo chirurgico degli spermatozoi.
Si parla di fecondazione omologa quando il seme e l’ovulo appartengono ai genitori del nascituro, e di fecondazione eterologa invece il seme o l’ovulo appartengono a un donatore. In Italia la legge 40, entrata in vigore nel marzo del 2004, consente la fecondazione assistita solo a coppie eterosessuali di coniugi o conviventi maggiorenni affette da infertilità o sterilità non risolvibili in altro modo e vieta la fecondazione eterologa. Inoltre, ogni coppia può tentare la fecondazione di tre ovuli per volta al massimo, tutti gli embrioni ottenuti devono obbligatoriamente essere impiantati nell’utero anche se affetti da qualche patologia, e non possono, di conseguenza, essere congelati. La legge vieta la diagnosi preimpianto, e non prevede la possibilità da parte della donna di interrompere il trattamento. E’ inoltre vietata la ricerca scientifica sugli embrioni
Il divieto di ricorrere all’utilizzo di seme o ovuli donati sbarra la strada della fecondazione assistita a numerose coppie che non possono procreare naturalmente. La fecondazione eterologa infatti è l’unico mezzo per avere figli a disposizione di persone affette da gravi patologie geneticamente trasmissibili o a coloro che per cause mediche (ad esempio in seguito ad un tumore o un’intervento sono diventati infertili). Questo ha dato il via al cosiddetto “turismo procreativo” , da parte di quelle coppie che possono sostenere i costi economici per recarsi all’estero dove è permessa la fecondazione eterologa cioè nella totalità degli altri paesi europei.
In Spagna è permessa la fecondazione eterologa, la diagnosi preimpianto, la selezione del sesso del nascituro nel caso di anomalie legate ai cromosomi sessuali, il congelamento e l’adozione degli embrioni anche a donne single, mentre in Belgio anche le coppie omosessuali possono ricorrere alla procreazione asistita. La legge più permissiva è sicuramente quella vigente in Gran Bretagna che permette anche la fecondazione post-mortem con gameti di un donatore deceduto e la ricerca sugli embrioni.
In Spagna è permessa la fecondazione eterologa, la diagnosi preimpianto, la selezione del sesso del nascituro nel caso di anomalie legate ai cromosomi sessuali, il congelamento e l’adozione degli embrioni anche a donne single, mentre in Belgio anche le coppie omosessuali possono ricorrere alla procreazione asistita. La legge più permissiva è sicuramente quella vigente in Gran Bretagna che permette anche la fecondazione post-mortem con gameti di un donatore deceduto e la ricerca sugli embrioni.
Nel 2005 è stato varato un referendum popolare per modificare la legge 40 , e permettere, fra l’altro il ricorso alla eterodonazione. Ma si è risolto in un nulla di fatto per il mancato raggiungimento del quorum.
Le questioni più scottanti, come già accennato, girano intorno alla cosiddeta fecondazione eterologa in merito alla quale sono sorti una molteplicità di interrogativi: ad esempio che diritti ha il donatore o la donatrice sul nascituro? sono tenuti i genitori e il bambino, una volta divenuto adulto, a conoscere l’identità del donatore o della donatrice? Il neonato poi avrà per metà il corredo genetico di uno sconosciuto che potrebbe anche essere portatore di una patologia. Ma l’interrogativo più grande è anche il più vecchio e, forse, non ha niente a che vedere con le nuove tecniche di fecondazione assistita: padre o madre è davvero solo ed esclusivamente colui o colei che dona metà del proprio patrimonio genetico?
Le questioni più scottanti, come già accennato, girano intorno alla cosiddeta fecondazione eterologa in merito alla quale sono sorti una molteplicità di interrogativi: ad esempio che diritti ha il donatore o la donatrice sul nascituro? sono tenuti i genitori e il bambino, una volta divenuto adulto, a conoscere l’identità del donatore o della donatrice? Il neonato poi avrà per metà il corredo genetico di uno sconosciuto che potrebbe anche essere portatore di una patologia. Ma l’interrogativo più grande è anche il più vecchio e, forse, non ha niente a che vedere con le nuove tecniche di fecondazione assistita: padre o madre è davvero solo ed esclusivamente colui o colei che dona metà del proprio patrimonio genetico?