La prestazione protesica è una prestazione, per così dire, mista: alla parte più propriamente clinica si aggiunge la parte del manufatto protesico, che è un bene materiale. Si tratta dunque, in sostanza, di un contratto misto composto dall’erogazione di un prestazione clinica (che giuridicamente è un servizio nell’ambito di un contratto professionale – art. 2229 del Codice Civile e Seguenti) e dalla realizzazione di un manufatto protesico (che giuridicamente è un prodotto nell’ambito di un contratto di vendita – art. 1470 del Codice Civile e Seguenti).
Si pone dunque il dubbio di stabilire quale disciplina si debba applicare se quella del contratto di prestazione professionale o quella del contratto di vendita. Regola cardine del nostro ordinamento è che in presenza di contratti misti trova applicazione la disciplina della prestazione principale: vale a dire della prestazioni che si considera preponderante nell’ambito dei rapporto. Sotto questo profilo, relativamente alla realizzazione di una protesi, per molto tempo le tesi sono state contrastanti. Si è infatti sostenuto – in forza di una iniziale posizione della giurisprudenza di merito Pret Modena 16.9.1993 – che la prestazione protesica fosse una prestazione di risultato, in quanto, di fatto, veniva commissionato e venduto un bene materiale (il manufatto protesico).